Statuto
Registrato il 24 aprile 2006
Agenzia delle Entrate serie 3 N 3191. - CF97434830150
Art.1 - Costituzione
1.1 - È costituita l'associazione
di volontariato denominata “Associazione Lombardi in Perù“, che in
seguito sarà denominata l'associazione.
L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato
266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.
1.2 - I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati
a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono
l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita
dell’associazione stessa.
1.3 - La durata dell’associazione è illimitata .
1.4 - L’associazione ha sede in Milano, via Leopardi n. 26.
1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può
trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi
e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.
Art.2 – Finalità
L’associazione, senza fini di lucro e con
l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2.1 - L’associazione, in considerazione del patto di costituzione
intende perseguire a fini morali, culturali ed assistenziali, rendendosi
portavoce delle esigenze dei cittadini di origine lombarda, prospettando
soluzioni adeguate ai loro problemi e promuovendo iniziative volte alla
tutela degli emigranti e delle loro famiglie sul territorio Peruviano.
2.2 – Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto,
l’Associazione si propone di assistere sul territorio peruviano lombardi
e loro discendenti in situazione di grave indigenza sia sotto il profilo
sanitario che sociale stabilendo contatti utili con tutte le
organizzazioni politiche, sociali, religiose e culturali che condividono
gli scopi della stessa.
2.3 - Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si
avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie,
dirette e gratuite dei propri aderenti.
2.4 - L’associazione può svolgere attività commerciali e
produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
Art.3 - Aderenti all’associazione
3.1 - Sono aderenti dell’associazione
coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente
statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda
viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
- Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di
"sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività
dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari persone che hanno
fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.
- Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone
giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con
apposita deliberazione dell'istituzione interessata
- Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime
preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e
modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi
direttivi dell'associazione.
- Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.
3.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
3.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara
di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
3.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio
Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel
corso della prima riunione successiva alla data di presentazione
deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.
3.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni
programmate;
- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in
corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.
3.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal
Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio
dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti che devono
decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è
inappellabile.
Art.4 - Diritti e doveri degli aderenti
4.1 - Gli aderenti possono essere
chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il
contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è
deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.
E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso,
di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato
entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del
Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
4.2 - Gli aderenti hanno il diritto:
• di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del
contributo) e di votare direttamente o per delega;
• di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare
gli scopi sociali;
• di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
• di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4.3 - Gli aderenti sono obbligati:
• a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate
dagli organi sociali;
• a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
• a svolgere le attività preventivamente concordate;
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
- Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non
possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli
aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati
dall'Assemblea.
- Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di
lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'associazione.
Art.5 - Patrimonio ed Entrate
- Il patrimonio dell'Associazione è
costituito:
• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione;
• eventuali fondi di riserva;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento
del patrimonio.
- Le entrate dell'associazione sono costituite da:
• contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità
istituzionali dell'associazione;
• contributi di privati ;
• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati
all'incremento;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a
qualunque titolo;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerta di beni di modico valore;
- I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del
Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del
Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
Art.6 - Organi sociali dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
• Assemblea degli aderenti;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente.
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di
garanzia:
• Il Collegio dei Revisori dei Conti;
• Il Collegio dei Garanti.
Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata
di tre anni e possono essere riconfermati.
Art.7 - Assemblea degli aderenti
7.1 – L’Assemblea è costituita da
tutti gli aderenti all’Associazione.
7.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di
regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta
all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze
dell'Associazione.
7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno
due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in
tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta
entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
• l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno
successivo;
• l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico
(Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal
Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
• eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se
previsto);
• approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal
Consiglio Direttivo;
• ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal
Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
• fissare l’ammontare della quota associativa.
7.5 - D’ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere
nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea
sono impegnative per tutti gli aderenti.
7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la
discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e
liquidazione dell’associazione.
7.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per
iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data
stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve con tenere
l’ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in
analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la
regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che
il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque
tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
7.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in
proprio o per delega.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione
può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni
dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti.
7.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello
Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono
richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.
7.10 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega
di altro aderente.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un
massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi
componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti
ingiustificati per tre volte consecutive.
8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra
i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice
Presidenti).
8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del
Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve
avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle
riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e
rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto
consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro
delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:
• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente
entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo
entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
• determinare il programma di lavora in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e
coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
• eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );
• nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il
Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non
componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di
competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità
e di urgenza;
• assumere il personale strettamente necessario per la continuità della
gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti
dalle disponibilità previste dal bilancio.
• istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno
altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare
alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
• nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte
dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
- Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato
Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale
Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
- Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo
effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima
assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti.
Art.9 - Presidente
9.1 - Il Presidente è eletto dal
Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.
9.2 - Il Presidente:
• il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
• ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti
di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione
di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche
Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie
quietanze
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria e Amministrativa;
• presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e
dell’eventuale Comitato Esecutivo;
• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza
del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni
sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per
l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma
del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del
Presidente.
Art 10 - Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei
Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone,
tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali
sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del
triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate
dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I
componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
• elegge tra i suoi componenti il Presidente
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i
revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali
oppure su segnalazione di un aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto,
del Comitato Esecutivo;
• riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta
nell’apposito registro del Revisori dei Conti.
Art.11 - Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei
Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti,
scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti
del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere
convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
• ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra
questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra
gli organi stessi;
• giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è
inappellabile.
Art.12 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto
salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, nell’interesse dell’associazione.
Art.13 - Bilancio
13.1 - Ogni anno devono essere
redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30
aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei
Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione
all’assemblea.
13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
13.3 - Il bilancio deve coincidere con l anno solare.
13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati
per la realizzazione delle attività di cui all’ art.2. E’ vietata la
distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di
gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione.
Art.14 - Modifiche alla Statuto e
Scioglimento dell’associazione
14.1 - Le proposte di modifica allo
statuto possono essere presentate all Assemblea da uno degli organi a da
almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono
approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli
aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione
può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci
convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni
operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo
le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque
secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere
distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Art.15 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente
Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266
dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al
D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.
Art.16 - Norme di Funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente
predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno
rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede
sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
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